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Non ci sono interessi acquisiti nel diritto di voto

Prof. Dr. Rita Süssmuth, ex presidente del Bundestag D., ha istituito un gruppo di lavoro sulla parità nella legge elettorale nel 2020. Il gruppo di lavoro riunisce ex giudici della Corte costituzionale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo e professori e lavora sulla base costituzionale per la legislazione sulla parità di rappresentanza di donne e uomini per le elezioni parlamentari. I membri del gruppo sono: Prof.Dr. Frauke Brosius-Gersdorf, Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, ex giudice BVerfG, Dr. Renate Jaeger, ex giudice BVerfG, ex giudice CEDU, Prof.Dr. Silke Laskowski, giugno-prof. Dott. Jelena v. Achenbach e il Prof.Dr. Friederike Wapler.

Attualmente, sotto la voce “Parité”, sono in discussione le clausole della legge elettorale, con le quali migliorare le pari opportunità per le donne nelle elezioni parlamentari e lavorare per un'equa distribuzione dei mandati politici tra donne e uomini. Nel Brandeburgo e in Turingia, i legislatori statali hanno incluso nelle loro leggi elettorali dei regolamenti, con i quali i partiti sono obbligati a nominare alternativamente donne e uomini nelle loro liste di candidati ("principio zip"). La legge della Turingia è stata recentemente dichiarata dalla corte costituzionale della Turingia incompatibile con la costituzione locale. Una decisione sulla legge nel Brandeburgo è attesa per ottobre.

Gli autori di questo parere intervengono in questo dibattito per sottolineare un principio importante che dovrebbe essere tanto naturale quanto necessario in un ordine democratico: il mandato politico del legislatore, che si estende anche alla legge elettorale. Attraverso le riforme della legge elettorale, il legislatore può anche accorciare e persino rimuovere le posizioni tradizionali di parlamentari e partiti. Non vi è alcuna tutela di un "acquis" nel diritto di voto – ad esempio, la struttura e il numero dei distretti elettorali diretti possono essere modificati, così come i principi del voto di lista (liste rigide o aperte). Il legislatore deve prendere decisioni fondamentali e decisive quando definisce il diritto di voto. La legge costituzionale inquadra queste decisioni. Ma non li determina in dettaglio.

È quindi una decisione politica prevedere norme sull'uguaglianza di genere nella legge elettorale e darle forma. Questo può e deve essere discusso in pubblico e nei parlamenti. In nessun caso tali leggi sono generalmente inammissibili ai sensi del diritto costituzionale. Al contrario, il mandato costituzionale allo Stato di lavorare per l'effettiva parità tra uomini e donne è una ragione importante per un'azione legislativa attiva per superare le disuguaglianze di genere specifiche. Può giustificare costituzionalmente le leggi sulla parità.

1 fatti

Nel Bundestag tedesco, il 30,9 per cento dei parlamentari sono attualmente donne. La loro quota è notevolmente diminuita rispetto alla precedente legislatura (36,5 per cento) ed è ben al di sotto della quota di popolazione femminile di quasi il 51 per cento . Nei parlamenti degli Stati federali, la percentuale di donne è compresa tra il 21,8 per cento in Sassonia-Anhalt e il 43,9 per cento ad Amburgo . A livello locale , le donne tendono ad essere ancora meno rappresentate.

Non ci sono prove empiriche per la tesi diffusa che le donne siano semplicemente meno interessate alla politica e all'impegno politico. Tuttavia, sono noti una serie di fattori che pongono ostacoli diversi sulla via delle donne al raggiungimento di un mandato politico o di una carica politica rispetto agli uomini: a livello pratico, le donne devono lottare più spesso degli uomini con la gestione delle presenze e degli appuntamenti, difficile da conciliare con gli obblighi familiari. Inoltre, ci sono potenti pregiudizi contro le donne in politica, che si manifestano in una varietà di modi, dal semplice "ascoltare" al negare la competenza fattuale o strategica alle minacce di stupro e morte. I tentativi di spiegare l'attuale distribuzione dei mandati tra uomini e donne con il disinteresse della metà femminile della popolazione chiudono un occhio su questo mondo di esperienza.

2 Rappresentanza democratica

Le norme sull'uguaglianza di genere nella legge elettorale non violano necessariamente il principio di democrazia. Nella democrazia rappresentativa della Legge fondamentale e delle costituzioni degli Stati federali, i parlamentari liberamente eletti sono "rappresentanti di tutto il popolo" ( articolo 38.1 frase 2 GG ). Questa formulazione della Legge fondamentale fa riferimento al libero mandato, che non vincola i parlamentari alla volontà di chi li ha redatti ed eletti. Tuttavia, non vieta in alcun modo di tenere conto delle reali differenze nei mondi di vita, negli interessi, nelle convinzioni e nelle opportunità di partecipazione delle persone al diritto di voto. Al contrario, appartiene all'idea di fondo della rappresentanza parlamentare non pensare al popolo come a un'unità con interessi concorrenti, che teoricamente potrebbe essere rappresentata allo stesso modo da ogni persona. La diversità e il pluralismo sociale e politico, che stabiliscono e proteggono i diritti fondamentali, sono alla base del processo decisionale democratico.  La composizione dei parlamenti non riflette semplicemente le "preferenze politiche dei partiti", come affermato nella decisione della Corte costituzionale della Turingia. Le parti sono semplicemente mediatori delle varie forze sociali e preoccupazioni contrastanti, e si incarnano sia attraverso il loro programma che attraverso il loro personale.

La rappresentanza democratica presuppone pari opportunità: tutti dovrebbero avere le stesse opportunità di alimentare i propri interessi nel processo politico. Ciò vale non solo per la decisione di voto in sé, ma anche per l'accesso a una candidatura. Laddove questa parità di opportunità non esiste perché strutture di potere profondamente radicate, pregiudizi e routine lavorative si oppongono, il legislatore può adottare contromisure attive. Il diritto di voto è uno dei tanti mezzi consentiti in questo processo.

Le leggi sulla parità attualmente in discussione mirano in questo senso alle pari opportunità. Dovrebbero creare "condizioni competitive" uguali ed eque e una concorrenza aperta e senza distorsioni di tutte le preferenze e le prospettive, gli interessi e le preoccupazioni rilevanti nella maggioranza parlamentare. Tuttavia, non portano al permesso alle donne di votare (solo) donne o (solo) alle donne che possono rappresentare gli interessi delle donne come "gruppo". Le riserve contro le norme sul suffragio a parità di genere, che evocano una presunta rappresentanza di gruppo legata al genere o anche un ritorno a un suffragio aziendale, si basano su un malinteso fondamentale dello scopo, della struttura e del funzionamento della normativa.

3 principi elettorali

Le leggi sulla parità che sono state create nel Brandeburgo e in Turingia, così come altri regolamenti vincolanti che vengono discussi politicamente, influenzano il principio di uguaglianza di scelta ( articolo 38.1 Legge fondamentale ) e libertà delle parti ( articolo 21.1 Legge fondamentale ) . Tuttavia, questi principi costituzionali non sono diritti assoluti, come conferma la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale federale. Il legislatore può e deve soppesare questi diritti con altri obiettivi costituzionalmente legittimati e portarli in armonia. Può anche limitare i principi della legge elettorale e dell'autonomia del partito. L'unico requisito è che persegua uno scopo costituzionalmente equivalente in modo proporzionato.

4. Il mandato per stabilire l'uguaglianza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, frase 2, della Legge fondamentale giustifica restrizioni ai principi del diritto elettorale

Per quanto riguarda l'obiettivo della parità di genere nella Legge fondamentale, tale giustificazione, che è costituzionalmente equivalente ai principi del diritto elettorale e ai diritti dei partiti, si trova nell'articolo 3, comma 2, frase 2 della Legge fondamentale , che formula un mandato vincolante dello Stato per promuovere la parità tra donne e uomini.

Al fine di garantire il carattere dell'elezione come processo integrativo nella formazione della volontà politica del popolo, la Corte costituzionale federale ha già deciso che si tratta di un motivo pesante legittimato dalla costituzione che può giustificare l'interferenza con il principio della parità dei diritti di voto e delle pari opportunità dei partiti ( BVerfGE 95, 408 (418) ; 120 82 (106 s.) ; 131, 316 (335) ). Il legislatore "deve anche tener conto che deve assicurare la funzione dell'elezione come processo di integrazione delle forze politiche e cercare di evitare che importanti preoccupazioni tra il popolo rimangano esclusi dalla rappresentanza popolare" ( BVerfGE 131, 316 (335) ; cfr BVerfGE 6, 84 (92) ; 51, 222 (236) ; 95, 408 (419) ).

Proprio come la funzione di integrazione delle elezioni , il mandato allo Stato, disciplinato dall'articolo 3, paragrafo 2, frase 2, della Legge fondamentale , di operare per l'effettiva parità dei sessi , ha valore costituzionale ed è quindi idoneo a restringere i principi del diritto elettorale (articolo 38, paragrafo 1, frase 1 GG) nonché l'autonomia del partito ( art. 21 GG ). L'articolo 3, comma 2, frase 2 della Legge fondamentale non è una dichiarazione puramente programmatica, ma contiene un mandato vincolante per l'istituzione dell'uguaglianza, che è rivolta allo Stato. Questo mandato si applica allo Stato e alla società, vale a dire anche ai partiti e al parlamento. Non è sostituito dall'articolo 38, paragrafo 1, frase 1 della Legge fondamentale o dall'articolo 38, paragrafo 1, frase 2, della Legge fondamentale, ma è sullo stesso livello di queste norme (sull'applicabilità dei principi speciali di uguaglianza nel BVerfGE 151, 1, iuris Rn 50 ss .). Il mandato è finalizzato alla creazione di un'uguaglianza effettiva , quindi non mira all'uguaglianza puramente formale davanti alla legge, ma alle condizioni di vita effettive di donne e uomini. La Legge fondamentale sottolinea così il margine di manovra politico per adottare misure attive a favore dell'uguaglianza effettiva.

Di conseguenza, per le leggi elettorali degli stati federali non si applica nient'altro che il diritto di voto nel Bundestag. L'articolo 3, paragrafo 2, della Legge fondamentale è vincolante anche per gli Stati federali. Un riferimento alle peculiarità costituzionali dello Stato, come rappresentato dall'opinione della maggioranza nella decisione della Corte costituzionale della Turingia, non può giustificare l'incostituzionalità del regolamento della legge statale.

5 proporzionalità

I regolamenti basati sulla parità di genere possono essere costituzionalmente giustificati per i motivi citati al fine di creare condizioni di concorrenza eque e uguali per uomini e donne nelle controversie politiche. Sono proporzionati se sono adatti al raggiungimento di questo obiettivo, se mezzi più miti non promettono lo stesso successo e se appaiono appropriati nel contesto di una ponderazione di tutte le posizioni costituzionali interessate. Questo può essere valutato solo sulla base del rispettivo regolamento specifico. La proporzionalità è valutata esclusivamente all'interno del sistema di legge elettorale applicabile ( BVerfGE 95, 335, juris Rn 55 ; 47, 253, juris Rn 65 ). Pertanto non trova applicazione il riferimento all'opzione (comunque meno efficace) degli elenchi aperti.

Deve essere osservata la giurisprudenza della Corte costituzionale federale sul terzo genere.

Anche i seguenti argomenti parlano a favore della proporzionalità e della costituzionalità complessiva dei regolamenti attualmente in discussione:

(1) L'obbligo di iscrivere un numero uguale di donne e uomini nelle liste dei candidati dei partiti non costituisce di per sé una disuguaglianza basata sul genere. Tratta uomini e donne rigorosamente e formalmente allo stesso modo. Anche se viene fatta una distinzione tra uomini e donne, la conseguenza giuridica è la stessa per entrambi i sessi. Il diritto costituzionale di potersi candidare a tutti i posti di lista non esiste sin dall'inizio (la Corte costituzionale federale ha riconosciuto il diritto degli aventi diritto al voto di avere accesso alla candidatura alle sole elezioni dirette, BVerfGE 41, 399, 417. L'elezione di lista differisce da questa, però, strutturalmente) . Nella misura in cui l'applicazione delle regole di parità si traduce effettivamente in effetti diversi per uomini e donne, ciò è giustificato dal principio costituzionale di uguaglianza.

(2) In vista delle pari opportunità per uomini e donne nell'accesso alla candidatura, la proporzione di donne tra i membri del partito è costituzionalmente irrilevante. Perché i parlamenti rappresentano il popolo, non i partiti e i loro membri. Ecco perché il legislatore può obbligare le parti a ospitare metà uomini e metà donne. Mette quindi in relazione le pari opportunità alle persone, alla totalità dei cittadini, ea tal fine invita le parti nel loro compito costituzionale di mediatori tra Stato e società.

(3) I regolamenti che si applicano alla lista dei candidati si riferiscono alla corsa alle elezioni e non limitano la libertà di scelta. Gli elettori sono sempre limitati a fare la loro scelta tra i candidati redatti secondo il regolamento elettorale.

6. Conclusione

I legislatori federali e statali hanno il diritto di creare regolamenti di legge elettorale basati sul genere che creino pari opportunità per le donne alle elezioni. La costituzionalità di tali leggi può essere determinata solo sulla base delle normative specifiche. Né sono generalmente inammissibili, né lo sono altre norme legali che limitano i principi della legge elettorale o l'autonomia dei partiti.

Il post Non esiste protezione dei diritti acquisiti è apparso per primo su Verfassungsblog .


Questa è la traduzione automatica di un articolo pubblicato su Verfassungsblog all’URL https://verfassungsblog.de/es-gibt-keinen-besitzstandsschutz-im-wahlrecht/ in data Wed, 21 Oct 2020 10:40:41 +0000.