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“Ne bis in idem” – anche per gli assassini?

Frederike von M. , Assassinato il 4 novembre 1981 – un nome, una data e una storia – che occuperà anche il Bundestag nel 2021 ( BT-Drs. 19/30399 ). La diciassettenne si trova la sera della suddetta data dopo la lezione di musica mentre torna a casa. La giovane donna non raggiunge mai il suo obiettivo. Viene trovata morta in una foresta quattro giorni dopo. Causa della morte: una moltitudine di punti con un coltello a doppio taglio; è stato preceduto da uno stupro.

Venerdì scorso, 11 giugno 2021, il Bundestag si è occupato di un disegno di legge dei gruppi parlamentari CDU/CSU e SPD . Contenuto: Ripresa del procedimento penale dopo l'assoluzione definitiva per reati di omicidio e reati secondo la CCAIL.

La bozza afferma espressamente che l'attuale situazione giuridica "porterebbe a risultati assolutamente insopportabili". Ma gli oppositori del progetto vedono in pericolo la sicurezza giuridica e anche il BMJV sotto la guida della SPD fa riferimento a " difficili questioni costituzionali ". Quanto segue spiega che queste questioni costituzionali devono essere risolte in modo diverso rispetto al disegno di legge.

Il principio

La Legge fondamentale per il diritto penale non contiene molte norme. Tanto più importanti sono quelli che contengono norme – come l'articolo 103 GG. Il comma 3 della stessa prevede che nessuno possa essere punito più di una volta per lo stesso fatto in base alle norme penali generali, in breve: ne bis in idem . Il diritto procedurale fondamentale, spesso così dichiarato ( BVerfGE 56, 22 ; 89, 381 (per l'art. 103 GG in generale)), ha lo scopo di tutelare da più pene per lo stesso reato. Un elemento della singolarità è ascritto all'azione penale e alla condanna dei reati, anche se una sentenza penale ha portato all'assoluzione (BVerfGE 12, 62). È sul testo oltre ad interpretare un divieto di persecuzione penale multipla nella norma, in modo che anche l'introduzione di una procedura di scoperta vietata (BGHSt 44, 1 ; 20, 292 ).

Nessun principio senza eccezioni!?

L'esistenza di un'eccezione a questo principio dipende dal fatto che l'articolo 103, paragrafo 3, GG sia concesso in termini assoluti o se sia consentita una limitazione costituzionale con la conseguenza di un appesantimento. La Costituzione non fornisce una risposta esplicita. Non è molto convincente dedurne l'ammissibilità delle limitazioni. La Legge fondamentale contiene una serie di garanzie che non nominano alcuna possibilità di restrizione e sono tuttavia indiscutibilmente limitative.

Una visione d'insieme della norma appare più chiara. L'articolo 103 comma 2 della Legge fondamentale stabilisce uno speciale effetto protettivo nel caso in cui sia inflitta una sanzione statale. Contrariamente al divieto di retroattività, che deriva direttamente dallo Stato di diritto, quello di cui all'articolo 103, comma 2, Legge fondamentale rappresenta un divieto assoluto di retroattività, anche se un comportamento estremamente disapprovante (per il momento) rimane impunito, non può essere deviato da (si pensi a vari "speeder" come esempio) – Casi che, in caso di dubbio, rappresentavano solo omicidio colposo prima della creazione della Sezione 315d StGB). Anche in caso di "ingiustizia" grave e percepita, la norma non è in palio.

Perché qualcos'altro dovrebbe applicarsi al paragrafo 3 non può essere rigorosamente giustificato. Si deve attribuire un'assolutezza a tutta la norma. La conseguenza è che un conflitto tra il principio di giustizia materiale (stato di diritto), il diritto dello Stato alla pena penale e la fiducia e la certezza del diritto dell'imputato deve sempre essere definitivamente deciso a suo favore – indipendentemente dal criterio "giustizia". La debolezza di altri approcci diventa presto evidente. In seguito, è possibile soppesare i suddetti principi costituzionali. Ciò significa che in casi di estrema ingiustizia dovrebbero essere possibili ulteriori azioni penali. Indipendentemente da ciò che si intende con questo, non si può escludere il seguente scenario: All'inizio, una limitazione a reati estremamente gravi e molto consistenti è oggetto di consenso, come avviene ora (pag. 8).

Persistenza di un limite ai reati gravi

Nel corso del tempo, le valutazioni cambiano e il legislatore potrebbe anche considerare reati meno gravi così pesanti da rendere possibile una rinnovata indagine. Ad un certo punto, l'articolo 103 paragrafo 3 GG è più limitato di quanto inizialmente pensato. È anche pura speculazione se un BVerfG sicuro di contrasterebbe l'erosione eccessiva. Se una volta la società avesse trovato simpatia per l'Istituto della Ripresa, non sembrerebbe inverosimile che anche il BVerfG non ostacolerebbe lo sviluppo sociale. Nonostante tutta la sua vaghezza, questa linea di argomentazione non deve essere sottovalutata.

Art. 103 capoverso 3 GG come standardizzazione più ampia

Un ulteriore argomento contro la ponderazione dell'articolo 103 comma 3 GG è fornito da uno sguardo allo stato di diritto. Un effetto protettivo a favore del cittadino può derivare dalla tutela del legittimo affidamento e dal principio della fiducia nella certezza del diritto. Questo principio può essere confrontato con altri interessi legali costituzionalmente immanenti. Il legislatore, uniformando l'articolo 103, comma 3, della Legge fondamentale, eleva ad un altro livello la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto dopo la sentenza del giudice penale, distaccandole in una certa misura dalle norme esistenti della Legge fondamentale accessibili per considerazione. La standardizzazione separata mostra che il legislatore costituzionale ha voluto una protezione estesa e non solo quella della "zona centrale" – questa sarebbe stata protetta dallo stato di diritto. Detto in altro modo, si può dire: l'art.103 comma 3 GG è già frutto di una ponderazione, cioè da parte della Legislatura Fondamentale.

Laddove indicato nel dibattito su di esso, la legge di procedura penale tedesca conosce anche accanto al § 362 cp (ripresa a un favore del condannato) nei procedimenti sommari con § 373a cp (procedura punitiva) è uno standard che svantaggio una ripresa che consente un convenuto quindi ignora questo Il punto di partenza è che il procedimento di ordine penale è per sua natura più di un carattere più provvisorio, almeno sommario ( BVerfGE 65, 377 ), che non può essere paragonato a una decisione definitiva di un tribunale collegiale (giuria). Questo argomento potrebbe quindi essere descritto come un semplice stratagemma.

Nonno de lege lata?

Ma come giustificare le norme vigenti per la ripresa? Non è considerato incostituzionale l'articolo 362 del codice di procedura penale (riammissione a svantaggio del condannato), che solleva complesse questioni dogmatiche. Se non si vuole contraddire quanto detto e fornire una giustificazione coerente, non è sostenibile un ricorso alle limitazioni costituzionali attraverso il diritto costituzionale conflittuale. Le limitazioni che si trovano in letteratura come “limite insopportabile” sono dogmaticamente incoerenti. Il punto di partenza deve essere un altro. La Legge fondamentale è molto più recente della StPO (entrata in vigore il 1 ottobre 1879). Le madri ei padri del GG conoscevano l'StPO e dovevano essere stati chiari sui regolamenti esistenti sulla riammissione. Si può presumere che abbiano lasciato questo intatto e, in particolare, non abbiano voluto negare loro la loro legittimazione. L'articolo 103 comma 3 GG va interpretato in questo contesto storico.

La conseguenza di questo approccio giustificativo è che il catalogo esistente non può essere ampliato. Le ragioni di una ripresa di un favore dell'imputato sono definitive. Questo può sembrare a prima vista troppo limitato, ma il risultato è una semplice continuazione della dogmatica presentata. In contropartita, si può obiettare che non sembra stringente affermare che il legislatore costituzionale abbia voluto tollerare le norme vigenti, ma non una proroga. Avrebbe dovuto commentare l'ammissibilità delle modifiche. Non è realistico che il legislatore costituzionale non abbia dovuto presumere che il legislatore ordinario sarebbe diventato attivo a un certo punto.

In effetti, questo argomento è difficile da confutare. Può avere successo solo con un altro riferimento al peso della considerazione sistematica. Anche la formulazione non è molto aperta e si oppone alla manipolazione nel senso opposto. Se si accetta il punto di vista opposto, che permette di soppesare, in un secondo momento si manifesta un problema considerevole, insolubile. Una restrizione è possibile solo se si tratta dei reati più gravi, la cui non punibilità, se dimostrabile, porterà a posteriori a notevoli disaccordi giuridici ea risultati assolutamente insostenibili. Ma cosa intendi con questo? Omicidio? Perché non anche l'omicidio? Stupro fatale?

E se, in futuro, i furti di biciclette salissero a un livello così alto che si dovrebbe dire che è insopportabile che un importante mezzo di mobilità possa essere rubato, ma alla fine non c'è punizione? Certo, l'ultimo esempio può sembrare esagerato, ma illustra il pericolo inerente all'espansione.

Di conseguenza, la norma può essere erosa a poco a poco con una tattica del salame. Tale rischio deve avere un effetto costituzionale preliminare che, in via anticipata, dichiari inammissibile una restrizione.

E adesso?

E se l'articolo 103 comma 3 GG, come detto, ha efficacia assoluta e non è disponibile. Il progetto pianificato dalla coalizione è costituzionalmente inammissibile e non può essere attuato in queste condizioni. Sarebbe troppo facile, tuttavia, se non si apprezzassero brevemente le ragioni del disegno di legge.

Già a pagina 1 dello stampato si afferma che l'attuale situazione giuridica porta ad un risultato "insoddisfacente", anche prove evidenti non possono giustificare una riapertura dopo l'assoluzione. Questa affermazione non può che derivare da un atteggiamento di fondo che attribuisce automaticamente meno peso alla pace giuridica, alla tutela delle legittime aspettative e alla garanzia che l'imputato non sarà più perseguito. In uno Stato di diritto, tuttavia, non può essere insoddisfacente se una decisione è stata presa in un procedimento giudiziario che segue un processo legale. Lo stato di diritto non si occupa solo di emettere un giudizio che sia il più corretto possibile e che sia materialmente equo. Anche la via è cruciale; un processo penale non è un dramma che offre al pubblico un lieto fine che desidera vedere . Sorge inevitabilmente la domanda su cosa il legislatore intenda per giustizia materiale, apparentemente solo una condanna che sfocia in una dura punizione. Il legislatore, a quanto pare, non ritiene che un'assoluzione possa essere materialmente solo dopo una corretta procedura.

Né convince se il ragionamento afferma che l'obiettivo del progetto è bilanciare i principi di giustizia materiale e l'esigenza di certezza del diritto. Art. 103 comma 3 GG è assoluto ; pesare è impossibile fin dall'inizio. E non riesce a causa del generale "capacità arbitro un". La proclamazione di un'insopportabile violazione della giustizia (pagina 2) non aiuta. Se il ragionamento afferma che il contenuto fondamentale dell'articolo 103 comma 3 GG non è intaccato (pag. 5), si fraintende che l'articolo 103 comma 3 GG non solo contenga un " nocciolo solido da pesare" ma non possa essere pesato nel suo complesso . Anche la tesi che il GG non sia chiuso a ulteriori sviluppi non è molto convincente. Soprattutto non per nuovi punti di vista dal diritto processuale e dalla giurisprudenza.

Non è nuova la possibilità che si possano trovare nuove prove oggettive in seguito e dopo un'assoluzione definitiva che condanni l'autore del reato. È già ipotizzabile che un testimone riferisca in seguito, che l'arma del delitto venga trovata sull'autore del delitto, e così via. L'esistenza di metodi del DNA migliorati è un progresso tecnico, ma non uno sviluppo fondamentalmente nuovo nella scienza e nella giurisprudenza.

Può essere?

Sì, le preoccupazioni costituzionali non possono essere confutate. Il disegno di legge è incompatibile con la Legge fondamentale. Tuttavia, questo non dice nulla sull'ampliamento delle opzioni di diritto civile: è concepibile che l'autore possa essere soggetto a richieste estese. I termini di prescrizione del diritto penale e del diritto civile potrebbero essere allineati. Questa è solo una prima idea.

Torna all'inizio: un sospetto è stato identificato come l' assassino di Frederike . L' LG Lüneburg lo ha condannato, il BGH ha ribaltato la sentenza e l' LG Stade assolto al secondo turno. Nel 2012, i moderni metodi del DNA hanno permesso di esaminare un capello trovato sulla vittima. Viene dagli assolti. Sembra che sia lui il colpevole. Ripresa: non consentita. Non si può negare che ciò sia umanamente insopportabile. Ma è anche sbagliato se il legislatore restringe così un principio costituzionale fondamentale. Non si tratta di una banalità, ma di una garanzia dal cuore dello stato di diritto – questo deve essere considerato dal legislatore.


Questa è la traduzione automatica di un articolo pubblicato su Verfassungsblog all’URL https://verfassungsblog.de/ne-bis-in-idem/ in data Fri, 18 Jun 2021 10:16:55 +0000.